L’Unione europea ha emanato una direttiva che esige il possesso di un apposito certificato di capacità per le autiste e gli autisti che trasportano persone o merci a titolo professionale. Il 1 gennaio 2009 il Consiglio federale ha deciso di attuare questa direttiva anche in Svizzera per equiparare i requisiti per i/le conducenti svizzeri a quelli dei loro colleghi nell’UE. A questo scopo è stato emanato un’ordinanza sull’ammissione dei conducenti di veicoli al trasporto di persone e di merci su strada, ossia l’ordinanza sull’ammissione degli autisti (OAut).
Validità:
Il certificato di capacità ha una validità di 5 anni. È possibile richiedere un nuovo certificato di capacità unicamente se si sono frequentate in totale almeno 5 giornate di formazione periodica nell’arco dei 5 anni prima dello scadere del periodo di validità. Se il certificato di capacità è scaduto, i trasporti di merci o persone non possono più essere effettuati – ad eccezione delle corse menzionate nell’art. 3 OAut. La formazione periodica di 35 ore in cinque anni suddivisa in 5 differenti giornate della durata di 7 ore è obbligatoria per tutte le persone in possesso di un certificato di capacità professionale.
L’Ordinanza sui maestri conducenti, OMaeC obbliga una volta ottenuta l’abilitazione a maestro conducente della categoria B, a seguire, entro cinque anni minimo cinque giornate di sette ore, corsi di perfezionamento professionale nelle seguenti materie:
- Aspetti psicopedagogici dell’insegnamento della guida;
- Metodologia dell’insegnamento;
- Conoscenze giuridiche e tecniche;
- Tecnica di guida;
- Comportamento responsabile nel traffico e percezione dei pericoli;
- Guida rispettosa dell’ambiente e orientata al risparmio energetico.
Inoltre i titolari di abilitazioni a maestro conducente delle categorie A e C devono inoltre seguire, per ogni categoria, corsi di perfezionamento professionale specifici della durata di almeno due giornate di sette ore.